USURA
Spesso nelle perizie un mutuo è indicato come usurario ipotizzando che se al sesto mese fosse stata richiesta l'estinzione anticipata le penali dovute avrebbero innalzato il TEG oltre la soglia anti usura: è un'ipotesi di scuola che nei Tribunali raramente funziona e porta solo al risultato di proporre una causa aleatoria e con scarse possibilità di successo.
Si può avere, concretamente, usura riguardo gli interessi di mora (spesso sono pattuiti oltre la soglia anti usura e si segnala in proposito l'ordinanza della Corte di Cassazione n.27442/2018 per la quale anche gli interessi di mora devo rispettare la soglia anti usura e la maggiorazione di 2.1 punti non deve essere applicata) ed in tal caso ogni somma pagata a tale titolo non è dovuta. Interessa soprattutto nel caso in cui vi siano esecuzioni immobiliari, in quanto consente di ridurre sensibilmente le somme dovute alla banca.
Può poi aversi usura, riguardo gli interessi corrispettivi, quando vi sono assicurazioni sulla vita stipulate contestualmente al mutuo e di cui sia beneficiaria la banca.
RICALCOLO DEGLI INTERESSI NEI MUTUI A TASSO VARIABILE
E' assai concreta la possibilità di ricalcolare gli interessi di ogni mutuo / leasing / apertura di credito a tasso variabile quando sia indicizzato in base ai tassi Euribor. In una causa seguita dallo studio davanti al Tribunale di Milano (e nel libro che trovate nell'apposita sezione) è dimostrato come l'Euribor sia un tasso non oggettivo, non di mercato, non attendibile, fissato in modo potestativo dalle banche, e per tale ragione èritengo sia possibile chiedere l'annullamento (parziale) del contratto e quindi ricalcolare gli interessi per tutta la sua durata al tasso legale. Unico limite è la prescrizione, perchè l'azione di annullamento va proposta entro 5 anni da quando si poteva conoscere il fatto in base al quale la vostra volontà è stata viziata. Nel caso di specie decorre dal 4/5/2017, data di pubblicazione da parte del'EMMI del Programma PLV, documento nel quale confessa che l'Euribor non è un tasso di mercato, non esistendo un mercato interbancario europeo. La prescrizione in questo caso non può essere interrotta con una semplice lettera o pec, bisogna necessariamente iniziare un'azione giudiziaria, ossia una causa per il ricalcolo dei rapporti di dare / avere in ragione dell'annullamento (parziale o totale) del contratto.
ALTRE ANOMALIE
Ogni contratto di mutuo può presentare delle particolarità, es. nel documento di sintesi il tasso è indicato in un modo e nel contratto in un altro, la banca muta le quote capitale delle singole rate senza che il contratto lo permetta, vi è una difformità tra l'ISC / TAEG dichiarato e quello in contratto.
Sono tutte anomalie che solo un'attenta analisi giurimetrica cucita "su misura" può scovare, per cui si consiglia fortemente di non rivolgersi per la perizia a quella che chiamo "l'industria del calcolo", ossia società che standardizzano ogni cosa e quindi non possono, pur facendosi pagare profumatamente, scovare tutti i vizi che un contratto può presentare.
Per poterlo fare è necessario il contemporaneo esame di un avvocato che conosca bene la materia e di un contabile che sia in grado di fare tutte le verifiche richieste, attività entrambe che lo studio Sorgentone può assicurare con costi competitivi (solo EURO 650,00 IVA E CASSA COMPRESE a contratto esaminato) e un' alta qualità tecnico - legale.
Si consiglia altrimenti di rivolgeri a consulenti di provata affidabilità.